Regolamento FISMeLab
| Art. 1 – Finalità |
| La Federazione ha per scopo il coordinamento delle attività delle Associazioni Società aderenti, attraverso iniziative volte a favorire lo sviluppo culturale, tecnico e scientifico degli operatori nei vari settori della Medicina di Laboratorio. |
| Art. 2 – Sede |
| La sede della Federazione attualmente in Via Farini 81 – Milano |
| Art. 3 – Scopi associativi |
| La Federazione non ha scopo di lucro ed ha per fine di:
a) favorire lo sviluppo culturale, tecnico e scientifico degli operatori nei vari settori della medicina di laboratorio; b) rappresentare presso le Autorità Sanitarie, gli Enti Pubblici, le Università, il Servizio Sanitario Nazionale e presso ogni altra organizzazione nazionale o internazionale, l’interesse allo sviluppo e al potenziamento della Medicina di Laboratorio; c) promuovere la conoscenza e lo sviluppo della Medicina di Laboratorio e delle discipline ad essa correlate attraverso congressi, corsi, pubblicazioni ed incontri; d) promuovere e difendere gli interessi culturali, professionali e morali dei Soci. e) incoraggiare ogni forma di cooperazione scientifica con le industrie operanti nel settore, con esclusione dei ogni iniziativa ispirata a meri motivi di propaganda commerciale; |
| Art. 4 – Associati |
| Possono entrare a far parte della Federazione tutte le Associazioni, Società Scientifiche gli Enti aderenti in genere, che svolgano attività di insegnamento, di studio e di ricerca nell’ambito della Medicina di Laboratorio
Le domande di ammissione alla Federazione dovranno essere indirizzate al Presidente, presso la sede sociale. Il Consiglio Direttivo stabilirà con propria delibera l’eventuale ammissione del candidato entro 6 mesi dalla domanda. La domanda dovrà essere corredata dallo Statuto dell’Associazione, società od ente aderente, dall’elenco e composizione degli organi direttivi e dalla indicazione del numero degli iscritti. Il Consiglio Direttivo provvede ad accertare o meno la domanda entro 6 mesi dalla richiesta di ammissione. Gli associati sono tenuti a versare entro il 30 aprile dell’anno in corso la quota sociale annuale nella misura e nei termini che verranno stabiliti in sede di approvazione del bilancio preventivo. La quota sociale annua fissata dall’Assemblea è la stessa per ciascuna Associazione, Società o ente aderente alla Federazione, indipendentemente dal numero dei suoi iscritti. |
| Art. 5 – Decadenza da Socio |
| La perdita della qualità di socio avviene per i seguenti motivi:
a) recesso: esso deve essere notificato al Presidente della Federazione almeno 3 mesi prima della fine dell’anno solare ed il rapporto cessa con il 31 dicembre; b) morosità: su proposta dell’Assemblea per l’Associazione o Società Scientifica o Ente aderente che non abbia provveduto al versamento delle quote sociali, decorsi dodici mesi dal secondo formale invito spedito dalla Federazione; c) incompatibilità: deliberata dall’Assemblea, su proposta del Collegio dei Probiviri, quando l’Associazione o Società Scientifica o Ente aderente abbia posto in essere atti palesemente in contrasto con le finalità statutarie della Federazione o con le direttive da questa legittimamente emanate. L’espulsione per incompatibilità deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti effettuata dal Consiglio Direttivo. |
| Art. 6 – Organi |
| Sono organi della Federazione:
– l’Assemblea – il Consiglio Direttivo – il Presidente – il Collegio dei Probiviri – il Collegio dei Revisori |
| Art. 7 – Assemblea |
| – Costituzione
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria e si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia. L’Assemblea è composta dai Presidenti in carica delle Associazioni, Società od Enti aderenti e da cinque delegati per ogni Associazione, Società od Enti aderenti. I cinque delegati durano in carica per un biennio solare e possono farsi rappresentare per delega. E’ ammessa una sola delega per ogni delegato. I componenti dell’Assemblea hanno pari dignità e ad ognuno di essi spetta un solo voto. – Compiti L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per: – l’approvazione dei bilanci; – la nomina delle cariche sociali; – ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un quinto dei suoi componenti. L’Assemblea straordinaria è convocata per adottare deliberazioni aventi per oggetto: – la modifica dello Statuto; – la messa in liquidazione della Federazione. – Convocazione L’avviso di convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà essere inviato ai componenti almeno quindici giorni prima, con lettere raccomandata o via e-mail con richiesta di conferma di lettura e dovrà contenere l’indicazione del giorno, luogo ed ora sia di prima che di seconda convocazione e l’ordine del giorno proposto. – Svolgimento L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione, o in sua vece, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l’Assemblea provvede all’elezione di un Presidente. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da altro componente dell’Assemblea nominato dal Presidente. Spetta al Presidente di constatare la regolarità della costituzione dell’Assemblea ed in genere il diritto di intervento dei presenti. Delle riunioni dell’Assemblea si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. |
| Art. 8 – Consiglio Direttivo |
| Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo deputato al conseguimento degli scopi statutari della Federazione ed all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è composto dai Presidenti delle Associazioni, Società od Enti federati e da un pari numero di consiglieri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti in numero di uno per ogni Società od Ente aderente e dal Past-President FISMeLab. I consiglieri eletti dall’Assemblea, a fronte di dimissioni o di decadenza vengono sostituiti da altro consigliere indicato dal Presidente della relativa società. Il Consiglio Direttivo dura in carica un biennio ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, fatti salvi quelli riservati per legge e per Statuto all’Assemblea; in particolare ha le seguenti funzioni principali, che esercita collegialmente: a) guidare ed amministrare la Federazione; b) proporre all’Assemblea le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali; c) attuare de deliberazioni assembleari, anche istituendo eventuali Gruppi di Lavoro; d) eleggere a scrutinio segreto il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, al quale sono attribuite anche le funzioni di tesoriere della Federazione; il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario non potranno appartenere alla stessa Associazione, Società od Ente aderente; e) dare attuazione alle eventuali deliberazioni di contenuto disciplinare adottate dal Collegio dei Probiviri; f) coadiuvare il Presidente nella elaborazione della relazione annuale sull’attività della Federazione, da sottoporre all’Assemblea; g) approvare la proposta di bilancio preventivo e del conto consuntivo, predisposti dal Segretario-Tesoriere, da sottoporre all’Assemblea; h) stabilire l’ammontare della quota sociale; i) adottare ogni provvedimento che non sia espressamente riservato ad altri organi della Federazione; j) si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte l’anno; k) le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri; l) in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente; m) l’assenza non motivata a due successive riunioni di un consigliere eletto dall’Assemblea, ne comporta la decadenza; n) in assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente; in assenza anche di questi presiede il membro più anziano di età; o) il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio su apposito libro e li sottoscrive unitamente al Presidente. |
| Art. 9 – Presidente |
| Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione ed è il garante dell’applicazione dello Statuto e del Regolamento, nonché della regolare esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto. E’ rieleggibile per un solo mandato. Alla scadenza del mandato rimane in carica nel Consiglio Direttivo come Past President. Il Presidente ha le seguenti compiti: a) convocare e presiedere l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo; b) coordinare i lavori del Consiglio Direttivo e curare che vengano attuate le deliberazioni dell’Assemblea; c) adottare in via d’urgenza ogni iniziativa ritenuta necessaria a salvaguardare la funzionalità e gli interessi della Federazione, fatta salva la ratifica da parte del Consiglio Direttivo, al cui esame il provvedimento dovrà essere sottoposto nella prima riunione successiva. d) Può cooptare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, esperti per le singole finalità che la Federazione ritiene opportuno affrottare. |
| Art. 10 – Collegio dei Probiviri |
| Il Collegio dei Probiviri p l’organo che controlla il rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento. E’ costituito da tre membri effettivi e da tre supplenti, eletti dall’Assemblea. Dura incarica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
.I compiti del Collegio dei Probiviri sono: a) deliberare in merito a controversie tra le Società scientifiche ; b) relazionare all’Assemblea, ove lo ritenga necessario o opportuno, sul rispetto dello Statuto e del Regolamento da parte degli altri organi o strutture della Federazione. Nell’ambito delle proprie funzioni può agire su richiesta degli organi direttivi, dei singoli soci o di propria iniziativa. |
| Art. 11 – Collegio dei Revisori |
| Il Collegio dei Revisori è l’organo che controlla e convalida la regolarità degli atti amministrativi e contabili della Federazione.
È costituito da tre membri effettivi e da 2 supplenti, eletti dall’Assemblea con le modalità stabilite dal Regolamento. Dura in carica tre anni. I compiti dei Revisori sono: a) controllare la regolarità degli atti amministrativi e contabili posti in essere dai competenti organi della Federazione; b) accertare, almeno annualmente, la consistenza di cassa e del patrimonio sociale; c) relazionare all’Assemblea sulla convalida del rendiconto finanziario preparato dal Segretario-Tesoriere in collaborazione con il Consiglio Direttivo. |
| Art. 12 – Segretario – Tesoriere |
| Il Segretario – Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso.
In qualità di Segretario: a) coadiuva il Presidente nell’organizzazione delle attività della Federazione; b) redige e sottoscrive i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; c) su indicazione del Presidente convoca il Consiglio Direttivo. In qualità di Tesoriere: a) è il depositario dei beni della Federazione e dell’archivio dei documenti contabili; b) predispone i bilanci preventivo e consuntivo, che sottopone all’esame del Consiglio Direttivo ed a quello del Collegio dei Conti; c) presenta ed illustra all’Assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; d) provvede alla riscossione delle quote sociali; e) vigila su tutti gli aspetti finanziari della Federazione, riferendone eventualmente al Consiglio Direttivo. |
| Art. 13 – I Gruppi di Lavoro |
| a) I Gruppi di Lavoro sono articolazioni culturali, scientifiche e organizzative della FISMeLab, con il compito di aggregare i Colleghi interessati a specifici argomenti, favorendo lo scambio di informazioni, , le collaborazioni scientifiche e quelle professionali.
b) La costituzione di un Gruppo può essere autonomamente decisa dal Consiglio Direttivo oppure viene richiesta al Consiglio Direttivo mediante una dettagliata relazione, dalla quale appaia la rilevanza della iniziativa da parte delle società affiliate. c) La costituzione e la durata di un Gruppo viene effettuata mediante delibera del Consiglio Direttivo. d) Per sottolineare la rilevanza nazionale di un Gruppo e la sua natura di articolazione della Società, la denominazione sarà di “FISMeLab Gruppo Italiano di….”. e) I singoli Gruppi esistono limitatamente al periodo per il quale vengono ritenuti necessari. f) I Gruppi non hanno specifica articolazione formale, nel senso di Statuto, Regolamento, quota associativa, ecc. sono previsti un Coordinatore e i componenti; il Gruppo può avvalersi della Segreteria FISMeLab per il supporto logistico – tecnico. g) La Federazione cura la diffusione delle informazioni circa l’attività dei singoli gruppi mediante il proprio sito web, il Consiglio Direttivo può decidere di offrire la diffusione di informazioni mediate la propria Segreteria. h) L’elaborazione di “consensi”, “linee guida”, ecc. da parte di singoli Gruppi viene presentata dal Coordinatore del Gruppo al Consiglio Direttivo della Società mediante una dettagliata relazione; il Coordinatore può essere invitato ad illustrare l’iniziativa nell’ambito di una seduta del Consiglio. i) Il Consiglio Direttivo può proporre la definitiva valutazione di “consensi”, “linee guida” ecc. mediante l’organizzazione di specifiche riunioni nell’ambito delle iniziative della Federazione. j) I “consensi”, “linee guida”, ecc. approvati dal Consiglio Direttivo divengono indirizzi ufficiali della Federazione. k) Il Consiglio Direttivo inserisce le attività dei Gruppi nell’elenco delle attività della Federazione. |
| Art. 14 – Comitati Regionali FISMeLab |
| I Responsabili Regionali delle Società Scientifiche aderenti a FISMeLab possono costituirsi in Comitato FISMeLab Regionale.
Gli scopi del Comitato sono: a) coordinare nella rispettiva regione le iniziative tecniche scientifiche ed organizzative volte a promuovere la Medicina di Laboratorio in coerenza con gli scopi statutari della Federazione; b) tenere il collegamento organizzativo ed informatico con il Consiglio Direttivo nazionale. |
| Art. 15 – Risorse finanziare |
| Il patrimonio della Federazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Federazione; b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità da chiunque ed a qualsiasi titoli prestate con la limitazione prevista dal paragrafo 3 articolo 3 dello Statuto. Le entrate della Federazione sono costituite da: a) quote annuali che devono essere verste dagli associati; b) eventuali eccedenze derivanti da cogressi o manifestazioni organizzati direttamente e da pubblicazioni scientifiche edite dalla FISMeLab; c) eventuali redditi patrimoniali, immobiliari o mobiliari; d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. L’esercizio finanziario e l’anno sociale coincidono con l’anno solare. Al termine di ogni esercizio il Tesoriere provvederà alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo del successivo esercizio, sottoponendoli all’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ordinaria annuale. Il Bilanci abbuiale preventivo e consuntivo devono restare depositati presso la sede della Federazione a disposizione degli Associati, nei quindici giorni che precedono e seguono l’Assemblea. È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. |
| Art. 16 – Scioglimento |
| Lo scioglimento della Federazione viene deliberato dall’Assemblea straordinaria con le modalità stabilite dalla legge.
L’Assemblea nomina uno o più liquidatori e dispone per la devoluzione del patrimonio sociale alle Società, Associazioni, ed Enti aderenti. |
| Art. 17 – Modifiche al Regolamento |
| Il presente Regolamento può essere modificato su proposta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo.
Le modifiche proposte devono essere approvate dall’Assemblea con i 2/3 dei voti validi pervenuti. |
| Art. 18 – Cariche nazionali |
| Qualora si renda vacante la carica di Vice Presidente, Segretario o Tesoriere, il Presidente è tenuto a provvedere alla surroga entro 60 giorni dall’inizio della vacanza. Entro lo stesso termine è tenuto a provvedere il Consiglio Direttivo in caso di vacanza del Presidente. |
| Art. 19 – Norma transitoria |
| Il Presente Regolamento, dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea, entra in vigore a partire dalla sua approvazione.
Gli organi sociali vigenti rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza. |

