STATUTO FISMeLab Repertorio n. 12616 Fascicolo n. 6225
Art.1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita senza limiti di durata una libera Associazione denominata “Federazione delle Società Scientifiche Italiane nel Settore della Medicina di Laboratorio”, che potrà chiamarsi più brevemente FISMELAB. La Federazione ha rilevanza di carattere nazionale.
Art. 2 – SEDE
La Sede della FISMELAB è deliberata dal Consiglio Direttivo. Essa è attualmente c/o MZCongressi Via Farini n 81 – 20159 Milano. La Presidenza, gli altri organi della FISMELAB e gli uffici della Segreteria si trovano e operano presso la sede della FISMELAB.
Art.3 – OBIETTIVI
L’Associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, e non ha finalità sindacali, ma, nel rispetto dell’autonomia delle singole società scientifiche aderenti, è volta a conseguire, attraverso il coordinamento delle esigenze comuni, i seguenti obiettivi:
- promuovere ogni forma di confronto e di cooperazione scientifica tra le società aderenti;
- favorire lo sviluppo scientifico, la promozione e la realizzazione di attività di ricerca medico-scientifica nei campi di interesse delle società aderenti;
- promuovere l’utilizzo delle comuni esperienze e delle risorse formative già collaudate dalle Società aderenti;
- favorire lo scambio culturale e il coordinamento di attività per la creazione e divulgazione di linee guida tra gli operatori del settore e le associazioni o le istituzioni interessate al miglioramento delle professionalità rappresentate dalle Società scientifiche federate,.
- promuovere la realizzazione di programmi rivolti all’educazione e alla salute della popolazione e al rispetto dell’ambiente;
- favorire un confronto costruttivo con gli interlocutori istituzionali sui temi propri delle società scientifiche aderenti in merito alle professioni e all’organizzazione sanitaria in relazione alle esigenze della società civile.
ART. 4 – PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
Il Patrimonio della Federazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Federazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità da chiunque ed a qualsiasi titolo prestate con la limitazione prevista dal paragrafo 3 art. 3.
Le entrate della Federazione sono costituite:
- dalle quote annuali che devono essere versate dagli associati;
- da eventuali eccedenze derivanti da congressi o manifestazioni organizzati direttamente e da pubblicazioni scientifiche edite dalla FISMeLab;
- da eventuali redditi patrimoniali, immobiliari o mobiliari
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
ART. 5 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario e l’anno sociale della Federazione coincidono con l’anno solare.
Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è tenuto a predisporre il bilancio preventivo per l’esercizio successivo ed entro il 30 aprile il conto consuntivo dell’esercizio precedente.
ART. 6 – ASSOCIATI
Possono entrare a far parte della Federazione tutte le Associazioni, società Scientifiche e gli Enti aderenti in genere, che svolgano attività di insegnamento, di studio e di ricerca nell’ambito della medicina di laboratorio.
Le domande di ammissione alla Federazione devono essere indirizzate al Presidente, presso la sede sociale.
La domanda dovrà essere corredata dallo Statuto dell’Associazione, società o ente aderente, dall’elenco e composizione degli organi direttivi e dall’indicazione del numero degli iscritti.
Il Consiglio Direttivo stabilirà con propria delibera l’eventuale ammissione del candidato entro 6 mesi dalla domanda.
ART. 7 – QUOTA SOCIALE
Gli associati sono tenuti a versare entro il 30 aprile dell’anno in corso la quota sociale annuale nella misura e nei termini che verranno stabiliti in sede di approvazione del bilancio preventivo.
La quota sociale annua fissata nell’Assemblea è la stessa per ciascuna Associazione, Società o ente aderente alla Federazione, indipendentemente dal numero dei suoi iscritti.
ART. 8 – GLI ADERENTI
Le Associazioni o Società o Enti aderenti possono perdere la qualità di associate per recesso, morosità o incompatibilità.
Il recesso deve essere notificato alla Federazione almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare e il rapporto cessa con il 31 dicembre.
L’Assemblea ratifica – su proposta del Consiglio Direttivo – l’ammissione di nuovi associati o l’esclusione della Associazione o società o ente aderente che non abbia provveduto al versamento delle quote sociali, decorsi dodici mesi dal secondo formale invito spedito dalla Federazione.
La dichiarazione di incompatibilità è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, quando la Associazione o Società o ente aderente abbia posto in essere atti palesemente in contrasto con le finalità statutarie della Federazione o con le direttive da questa legittimamente emanate.
L’espulsione per incompatibilità deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti effettuata dal Consiglio Direttivo.
ART. 9 – GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Gli Organi della Federazione sono:
- L’Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori del Conti
- Il Collegio dei Probiviri
ART. 10 – ASSEMBLEA DURATA
L’Assemblea è costituita dai Presidenti in carica delle Associazioni, Società o Enti aderenti e da cinque delegati per ogni Associazione, Società o Enti aderenti.
I delegati durano in carica un triennio solare e possono farsi rappresentare per delega. E’ ammessa una sola delega per ogni delegato.
I componenti dell’Assemblea hanno pari dignità e ad ognuno spetta un solo voto.
ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria e si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, per l’approvazione dei bilanci, per la nomina delle cariche sociali, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un quinto dei suoi componenti.
L’Assemblea straordinaria è convocata per adottare deliberazioni aventi per oggetto la modifica dello Statuto o la messa in liquidazione della Federazione.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria dovrà essere inviato ai componenti almeno quindici giorni prima, con lettera raccomandata, e dovrà contenere l’indicazione del giorno, luogo ed ora sia di prima che di seconda convocazione e l’ordine del giorno proposto.
ART. 12 – ASSEMBLEA SVOLGIMENTO
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione, o in sua vece, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambe, l’Assemblea provvede all’elezione di un Presidente.
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da altro componente dell’Assemblea nominato dal Presidente.
Spetta al Presidente di constatare la regolarità della costituzione dell’Assemblea ed in genere il diritto di intervento dei presenti. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti per atto di notaio.
Per la validità della costituzione delle Assemblee e delle relative delibere si fa riferimento a quanto previsto dall’Art. 21 del Codice Civile.
ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO
La Federazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dai Presidenti delle Associazioni, Società od Enti federati e da un pari numero di consiglieri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti in numero di uno per ogni Società o Ente aderente e dal Past President FISMeLab. I Consiglieri eletti dall’Assemblea, a fronte di dimissioni o di decadenza, vengono sostituiti da un altro Consigliere indicato dal Presidente della relativa società.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.
ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO: LE ATTRIBUZIONI
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, con separate votazioni a scrutinio segreto, il Presidente, un vice Presidente ed un Segretario, al quale ultimo sono attribuite anche le funzioni di tesoriere della Federazione.
Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario non potranno appartenere alla stessa Associazione, Società o Ente aderente.
ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO: RIUNIONI
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. L’assenza non motivata a due successive riunioni di un consigliere eletto dall’Assemblea, ne comporta la decadenza.
In assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente; in assenza anche di questi presiede il membro più anziano di età.
ART. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO: I POTERI
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, fati salvi quelli riservati per legge e per Statuto all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo potrà delegare di volta in volta parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, determinandone le modalità di esercizio.
Il Consiglio Direttivo dovrà emanare – col voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti – un regolamento di attuazione del presente Statuto da sottoporsi all’approvazione dell’Assemblea.
ART. 17 – PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione, sia di fronte a terzi che in giudizio, ed il garante della regolare esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, vigila sul buon funzionamento delle strutture della Federazione e adotta in via d’urgenza ogni deliberazione ritenuta necessaria a salvaguardare gli interessi della Federazione, sottoponendola a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
Il Presidente, nell’esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dal Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Presidente è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. Alla scadenza del proprio mandato il Presidente rimane in carica nel Consiglio Direttivo come Past President.
Art. 18 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea e dura in carica per un triennio.
Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e vigila sulla gestione della Federazione.
Il Collegio redige una relazione al Conto Consuntivo annuale, accertando la consistenza di cassa e del patrimonio sociale.
Esso potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo della tesoreria.
ART. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri, che è composto da tre membri, vigila sull’osservanza delle norme statutarie e di regolamento da parte degli organi sociali e dei singoli soci, dirime i dissidi che possono insorgere tra i Soci, e tra la Federazione e i soci stessi.
Nell’ambito delle proprie funzioni può agire su richiesta degli organi direttivi, dei singoli soci o di propria iniziativa.
ART. 20 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento della Federazione viene deliberato dall’Assemblea straordinaria con le modalità stabilite dalla legge.
L’Assemblea nomina uno o più liquidatori e dispone per la devoluzione del patrimonio sociale alle Società, Associazioni, ed Enti aderenti.
ART. 21 – NORME DI LEGGE
Per quanto non contemplato dal presente Statuto e nell’atto costitutivo si applicheranno le disposizioni previste dal titolo II del Libro I del Codice Civile e le altre norme di legge in materia.

